Il 7 marzo, è proseguita la trattativa Rinnovo CCNL Funzioni Locali

7 Mar 2022

In data odierna è proseguito il confronto con l’ARAN sul rinnovo del CCNL delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Il nuovo testo presentato ha riproposto il nuovo schema di ordinamento professionale già illustrato in occasione dei precedenti incontri con alcune parziali modifiche e ulteriori articoli sulla copertura assicurativa, inerenti la responsabilità civile del personale titolato ad assunzioni dirette di responsabilità verso l’esterno, e soprattutto, una prima stesura dell’articolato relativo agli incrementi economici stipendiali e un eventuale incremento per la parte stabile dei fondi destinati alla contrattazione decentrata. Inoltre, all’interno del testo, è stato proposto un articolo specifico sul welfare aziendale.

La UIL FPL nell’analisi del documento e tenuto conto di quanto già rappresentato nei precedenti incontri, ha ribadito alcune fondamentali questioni che non hanno avuto ancora riscontro:

– L’ordinamento professionale – che prevede il passaggio da “categorie” a “aree” – non risulta ancora comprensibile in assenza di una tabella esplicativa allegata, che indichi i contenuti e le competenze richieste (ovvero le mansioni) nell’ambito delle Aree di appartenenza (Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari). Inoltre abbiamo ribadito che in analogia con il vigente ordinamento del CCNL del 31.3.1999, la tabella esplicativa, oltre al mansionario, deve prevedere l’indicazione esemplificativa dei profili ricadenti in ciascuna Area. Ciò al fine di uniformare le terminologie professionali nell’ambito applicativo del nuovo contratto a livello decentrato. Tale aspetto consentirebbe, in fase di prima applicazione, la corretta collocazione nell’Area di pertinenza di alcune specifiche professionalità già più volte richiamate nel corso delle riunioni precedenti. Ne gioverebbero anche le Sezioni previste dal CCNL del 21.5.2018, legate in particolare al Settore Educativo-Scolastico, alla Polizia Locale, al Servizio Sociale Educativo e alle Avvocature

– Abbiamo evidenziato che il nuovo sistema di progressione economico interno alle Aree (differenziali stipendiali) qualora dovesse considerare il maturato economico già acquisito all’interno di una categoria, ricollocandolo su differenziali stipendiali di valore diverso rispetto al livello d’accesso, potrebbe portare le posizioni apicali previste dal vigente CCNL (si pensi a B8, C6 e in particolare D7) a livelli prossimi alla fine del percorso di crescita economica previsto dal nuovo CCNL. Si vanificherebbe nel giro di pochi anni il senso dell’istituto proposto, in relazione al sistema premiante sulle competenze acquisite e dimostrate.

– Sugli incarichi di ”Elevata Qualificazione”, abbiamo nuovamente espresso dubbi di metodo circa la denominazione di un’area che contempla incarichi revocabili all’interno dell’area dei Funzionari. La Uil Fpl pur considerando la criticità del Comparto delle Funzioni Locali, non ritiene plausibile una formulazione che rischia di non produrre alcuna valorizzazione certa e definitiva dell’Elevata Qualificazione riconosciuta in seno all’Ente. La formulazione proposta rischia di mortificare economicamente queste figure, che andranno individuate nell’ambito di ciascuna amministrazione per posizioni di lavoro di significativa complessità e responsabilità.

– Abbiamo invece apprezzato la proposta in merito al consolidamento automatico del fondo destinato al personale del comparto, qualora l’Ente provveda alla riduzione del fondo destinato alle indennità di posizione e risultato (nell’attuale formulazione sono da considerarsi economie di bilancio in assenza di accordo sindacale).

– Sulla Coperture Assicurative abbiamo rilevato che l’utilizzo del mezzo proprio, previsto nella copertura assicurativa, non trova una sua corrispondenza nell’articolato fornito a suo tempo sui rimborsi legati alle attività in trasferta. Abbiamo così invitato l’Aran a integrare il precedente testo, stabilendo le modalità di rimborso chilometrico del mezzo autorizzato. Positivamente accolta è l’estensione della copertura per gli oneri da patrocinio legale per la responsabilità civile a tutto il personale (a prescindere dalla categoria) che rivesta incarichi di responsabilità verso l’esterno.

– Sul Welfare Contrattuale, si è ribadito che l’impegno di parte datoriale, sottoscritto con il Presidente del Consiglio nel marzo 2021, era quello di finanziarie questo istituto con specifiche risorse di bilancio e non con i fondi contrattuali. In assenza di tale disponibilità, la proposta contrattuale può rimettere solo alla comune volontà delle parti e alle effettive disponibilità in ambito decentrato, una misura limitata di parte dei fondi. La UIL FPL ha proposto di utilizzare prioritariamente i risparmi derivanti da piani di razionalizzazione certificati che non impattano sull’attuale e futura costituzione dei fondi. Abbiamo inoltre chiesto di prevedere, per gli enti di minore dimensione, forme associate al fine di realizzare economie di scala, tali da rendere effettivamente praticabile l’istituto del welfare contrattuale.

– La parte stipendiale. L’Aran non ha fornito tabelle ma solo valori medi di riferimento. L’incremento stipendiale è pari al 3, 78 % nel triennio a cui aggiungere un valore dello 0,9 % in relazione all’assorbimento dell’elemento perequativo istituito nel precedente contratto. Il valore complessivo quindi dell’incremento è pari al 4.7 %. In aggiunta vi è da considerare che la legge di bilancio 2022 ha previsto un incremento dei fondi contrattuali pari allo 0,22 % del monte salari 2018 e per il nuovo ordinamento professionale un ulteriore 0,55 % . Al netto degli incrementi previsti dalla legge di bilancio 2022, l’ARAN ha formulato una proposta per assegnare un valore pari al 90% al trattamento stipendiale (riparametrato per ogni categoria) e il 10% al fondo di parte stabile della contrattazione decentrata. Si è inoltre paventata la necessità di considerare tra i costi da aggiungere, anche i mancati riconoscimenti dell’elemento perequativo alle nuove categorie apicali istituite nel 2018 (A6, B8, C6,D7) e che nel nuovo aumento stipendiale dovranno eventualmente essere ricompresi. La UIL FPL ha apprezzato l’individuazione dei valori di riferimento, ma altresì ha richiamato l’attenzione che non avendo ancora contezza dell’impatto necessario a finanziarie il nuovo sistema di classificazione, sarà opportuno valutare solo a valle di tale processo gli incrementi effettivi parametrati per categoria e le integrazioni ai fondi contrattuali di parte stabile. Abbiamo inoltre richiesto, in coerenza con la piattaforma presentata, di valutare il riassorbimento nella parte stipendiale, dell’indennità di comparto istituita nel CCNL del 22.01.2004, non considerata a tutt’oggi utile ai fini del Trattamento di Fine Servizio o Rapporto (TFS o TFR) e soggetta a decurtazioni per malattie inferiori ai 10gg. Al termine dell’intervento la UIL FPL ha comunque sollecitato l’ARAN a presentare prossimamente un testo strutturato e più articolato in ragione delle criticità più volte rappresentate, in particolar modo sull’ordinamento professionale e l’articolazione delle Sezioni Contrattuali. L’Aran ha comunque rappresentato di essere in attesa di un ulteriore atto d’indirizzo dal Comitato di Settore per quello che riguarda le indicazioni sull’utilizzo delle risorse integrative derivanti dalla legge di bilancio del 2022. E’ evidente che il tema delle risorse è, al momento, assolutamente inadeguato rispetto alle aspettative di un adeguato riconoscimento professionale e lacunoso nella parte ordinamentale. Non a caso, per tali ragioni, abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale del Comparto e indetto la mobilitazione, in tutti territori, il 25 marzo p.v. con presidi davanti alle prefetture. La riunione è stata aggiornata a data da destinarsi.