Proietti, la UIL chiede modifiche sull’anticipo INPS del TFS/TFR

1 Feb 2023

Di seguito le delucidazioni della UIL FPL sull’anticipo del TFS/TFR per i lavoratori dipendenti pubblici e chiarezza sui termini di erogazione.

Proietti (Commissario Straordinario UIL FPL): “Reputiamo assolutamente penalizzanti i termini di pagamento del TFS/TFR, così come sbagliato ed ingiusto il divario con i lavoratori privati. La UIL chiede di intervenire sui tempi e sulle modalità di erogazione e di fermare la penalizzazione a danno dei lavoratori del settore pubblico.”

Il 30 gennaio scorso, l’INPS tramite messaggio n. 430, ha reso noto che dal 1° febbraio 2023 sarà attivo un nuovo servizio di anticipazione del TFS/TFR. L’anticipo potrà essere richiesto ai soli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, c.d. “Fondo di credito”. Potranno chiedere l’anticipazione per l’intero ammontare maturato o per una parte dello stesso ed il tasso di interesse che applicherà l’INPS è del 1%. In aggiunta sull’importo lordo dell’anticipazione si applica una ritenuta dello 0,50% per le spese di amministrazione.

I lavoratori pubblici, dunque, sono costretti a pagare un’ulteriore tassa occulta sul loro stesso salario, spettante di diritto per intero.

Alla conclusione del rapporto di lavoro i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere il pagamento dell’indennità di fine servizio o di fine rapporto, come da circolare INPS n. 73 del 5 Giugno 2014 (art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

I tempi di erogazione della prestazione differiscono a seconda della causa di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i.).

Il pagamento deve avvenire:

  1. entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Decorso tale arco temporale, se la prestazione non viene pagata, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  2. dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata (65 anni). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  3. dopo 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi, pensione anticipata (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se la prestazione non viene corrisposta entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

Il TFS/TFR viene erogato (art. 1, comma 484, della legge 147/2013):

  1. in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 50.000 euro;
  2. in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
  3. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.

Fermo restando quanto suddetto, ricordiamo che l’art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 26, aveva introdotto l’anticipo del TFS/TFR tramite un finanziamento erogato dalle banche per un importo massimo di 45.000 euro.

Vi ricordiamo che per eventuali chiarimenti in merito potrete contattare lo sportello di Tutele e Previdenza presso la Segreteria Nazionale UIL FPL raggiungibile tramite il seguente indirizzo mail: tutele.previdenza@uilfpl.it